L'attività di formazione antincendio è disciplinata dal D.M. 10/03/98 che, a tale scopo, classifica le aziende secondo tre livelli di rischio (basso, medio, elevato).
Vengono definiti Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio quelli in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più addetti (anche se stesso) incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Tutti gli addetti che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici. I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato).
La sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro(violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera l).
La didattica è mirata allo studio delle problematiche e dei comportamenti che gli addetti devono tenere in caso di incendio o di altri tipi di emergenze per garantire la sicurezza delle persone presenti sul luogo di lavoro. Il corso prevede l’effettuazione di una prova pratica di spegnimento con estintori. (Vedi programma del corso allegato).
Data e Ora | 24/01/2017 ore 09:00 |
Sede | Spirano, Az. Agricola Marinella |
Posti Disponibili | Prenotazione Aperta |
Rif. Normativi | D.M. 10/03/98 |
Relatore | Dott. Guerretti Matteo |