L'attività di formazione antincendio è disciplinata dal D.M. 10/03/98 che, a tale scopo, classifica le aziende secondo tre livelli di rischio (basso, medio, elevato).
Vengono definiti Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso quelli in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più addetti (anche se stesso) incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Tutti gli addetti che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici. I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato).
La sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro(violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera l).
La didattica è mirata allo studio delle problematiche e dei comportamenti che gli addetti devono tenere in caso di incendio o di altri tipi di emergenze per garantire la sicurezza delle persone presenti sul luogo di lavoro. Il corso prevede l’effettuazione di una prova pratica di spegnimento con estintori.
Data e Ora | 06/03/2018 ore 14:00 |
Sede | Spirano, Az. Agricola Marinella |
Posti Disponibili | Prenotazione Aperta |
Rif. Normativi | D.M. 10/03/98 |
Relatore | Dott. Guerretti Matteo |